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Riportiamo un interessante e utile quesito (comparso su “Il Sole 24 Ore L’Esperto risponde N.46” del 20/11/2023), in materia recupero credito d’imposta su aree ZES.

Domanda. Una società che svolge attività di trattamento liquidi da processo in un’area ZES (zona economica speciale), acquista un nuovo opificio industriale per il quale spetta il credito d’imposta. Inoltre a completamento dell’opera, sostiene tutte le spese per l’installazione di un impianto di illuminazione e videosorveglianza, per l’acquisto di un disoleatore e per altre opere di urbanizzazione. Queste costi possono rientrare ugualmente nel credito d’imposta investimenti ZES?

Risposta. Si ritiene che tali investimenti anche se non attinenti “all’attività” produttiva sono comunque destinati alla “struttura” produttiva, per tale motivo possono rientrare nel credito d’imposta ZES.  L’art.1, commma 99, legge 208/2015 – cui rinvia all’art.5, comma 2, DL 91/2017, cita: “Disposizioni urgenti per la crescita economica del Mezzogiorno” convertito in legge 123/2017 – fa riferimento agli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a unità produttive già esistente o che vengono impiantate nel territorio.”

Gli investimenti devono riferirsi quindi a beni iscrivibili alla voce BII2 e BII3; si evidenzia che la voce BII2 “impianti e macchinari”, può comprendere impianti generici non legati alla tipica attività, come i servizi di riscaldamento/condizionamento e impianti di allarme. Nella voce BII3 “attrezzature industriali e commerciali”, rientrano ad esempio attrezzi da laboratorio e utensileria.