Riportiamo un interessante e utile quesito (comparso su “Il Sole 24 Ore L’Esperto risponde N.45” del 13/11/2023), in materia di gestione dei costi per i beni acquistati tramite le agevolazioni fiscali dell’industria 4.0.
Domanda. Una Srl ha effettuato un acquisto in beni 4.0., con prenotazione entro il 31/12/2022, per cui beneficerà del credito d’imposta pari al 40%. Nel 2023 il bene è stato consegnato e sono state sostenute delle spese funzionali alla sua installazione. Tali spese accessorie saranno capitalizzate in aggiunta al costo del bene. Il credito d’imposta generato da tali spese accessorie sarà del 40% (perchè correlate al bene) o del 20% in quanto spese sostenute nel 2023?
Risposta. Il quesito lascia presumere che il versamento dell’acconto effettuato non abbia tenuto in considerazione anche dell’importo delle spese accessorie di installazione, con la conseguenza che il valore dell’acconto (almeno il 20% del valore del bene) non può considerarsi sufficiente a garantire l’applicazione della maggiore aliquota del 40% al totale dell’investimento (costo del “bene” più oneri accessori).
Tale fattispecie è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate nelle risposte a Telefisco 2029, seppure senza uno specifico riferimento all’ipotesi di oneri accessori. In tale occasione, l’Agenzia aveva dichiarato che <<nei casi in cui l’acconto corrisposto dovesse rivelarsi ex-poste inferiore al limite minimo previsto dalla norma..in conseguenza ad esempio di una successiva revisione in aumento del costo originariamente pattuito al 31/12/2018, l’investitore non perde la possibilità di accedere all’estensione temporale del 31/12/2019>>, vale a dire la possibilità di sfruttare il meccanismo prenotativo.
L’Agenzia aveva sostenuto per tanto che il valore dell’investimento può fruire delle aliquote proprie dell’anno “X” (2022 nel caso in oggetto), mentre gli importi che eccedono tale valore saranno assoggettati all’aliquotata dell’anno “X+1” (2023 nel caso in oggetto). La Srl in questione potrà applicare l’aliquota al 40% al costo del bene e quella del 20% agli oneri accessori sostenuti nel 2023, sempre che la fattispecie descritta nel quesito faccia riferimento a un acconto rivelatsi ex-poste insufficiente come detto in premessa.
In caso in cui invece la capienza dell’acconto includesse anche tali oneri accessori, si potrà usufruire della maggiore aliquota del 40% per entrambi (bene + oneri accessori).