Negli anni l’evoluzione dell’Industria 4.0 ha riversato sul mercato un’enorme quantità di attrezzature industriali usate ma in ottimo stato, aprendo nuove opportunità per le imprese desiderose di rimanere all’avanguardia a costi inferiori.
Tuttavia, nel 2023, il panorama degli acquisti di nuovi macchinari ha subito un mutamento a causa di cambiamenti legislativi. Infatti la recente Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, art. 1, comma 423) ha apportato modifiche significative, riducendo i benefici per chi investe in nuove attrezzature.
E’ stata prorogata dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 il termine per la consegna dei beni strumentali materiali nuovi 4.0 (di cui all’Allegato A della Legge 232/2016) prenotati entro il 31 dicembre 2022, mentre per i beni non strumentali la scadenza è rimasta al 30/06/23.
Le percentuali di credito d’imposta è pari al 40% fino a 2,5 milioni, 20% fino a 10 milioni e 10% oltre 10 e fino a 20 milioni per consegne dei beni entro il 30/11/23 .(Attenzione: sempre con acconto 20% del bene, pagato entro 31/12/2022). Queste modifiche peggiorative, soprattutto per beni fino a 2.5 milioni di euro, colpiranno probabilmente le PMI che spesso fanno acquisti in questa fascia.
Oltre a ciò sono state anche diminuiti i massimali degli investimenti ammissibile per singolo periodo di tempo.
Inoltre l’iperammortamento diviene un credito di imposta ed il beneficio fiscale viene calcolato direttamente come percentuale del costo di acquisizione del bene interessato.
Per maggiori dettagli su le percentuali del costo del bene ed il massimale degli investimenti per ogni periodo agevolativo, si rimanda a questo link dell’Agenzia delle Entrate, dedicato alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
ATTENZIONE! Nell’articolo dell’Agenzia non aggiornato, dal 2023 il credito d’imposta si dimezza (20% – 10% – 5%) sempre con una logica decrescente in ragione dell’ammontare investito.
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:
- per i beni materiali “Transizione 4.0” funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
- per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Transizione 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari 20%, nel limite massimo annuale di 1 milione di euro di costi ammissibili
- per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili ammissibili per i beni strumentali materiali e nel tetto di 1 milioni di costi ammissibili per i beni strumentali immateriali. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo.
La fruizione può avvenire a decorrere:
- dall’anno a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Transizione 4.0”
- dall’anno a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Transizione 4.0”.
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