Il Decreto Legge Milleproroghe non concede un’ulteriore proroga, come inzialmente vociferato, per completare gli investimenti prenotati entro la fine del 2022, consentendo alle imprese di usufruire dei crediti di imposta maggiorati. L’articolo 9 del Dl Milleproroghe conferma la scadenza dal 30 novembre 2023 per la realizzazione di investimenti in beni materiali con requisiti Industria 4.0 (vedi precedente articolo), che sono stati ordinati entro il 31 dicembre 2022 con acconto del 20%, garantendo un credito del 40% fino a 2,5 milioni di euro.
La scadenza è valida anche per gli acquisti di beni strumentali materiali e immateriali, diversi da quelli 4.0, prenotati a fine 2022, al fine di ottenere il tax credit del 6%. La legge 178/2020, comma 1057, prevede crediti di imposta potenziati per gli investimenti in beni materiali con caratteristiche 4.0 effettuati nel 2022 , a condizione che vi sia una “prenotazione” con ordine accettato e acconto entro il 31 dicembre 2022. Per i crediti d’imposta di beni strumentali generici non 4.0 si rimanda all’articolo a questo link.
“Regime Dimezzato” per le difficoltà di realizzazione.
Le imprese che non hanno potuto rispettare la finestra temporale del 2022, a causa di difficoltà nel reperimento di materie prime o altri motivi, beneficeranno del regime del comma 1057-bis, con percentuali di crediti dimezzate (20%-10%-5%).
Nessuna variazione per gli Investimenti in beni immateriali.
Il Decreto recupera anche il termine del 30 novembre 2023 per completare gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “ordinari”, prenotati entro il 31 dicembre 2022 (comma 1055 della legge 197/2020). La mancata osservanza di questa scadenza avrebbe comportato la perdita dell’incentivo, poiché i beni di questo tipo non sono più agevolati dal corrente anno. L’incentivo consiste in un tax credit del 6% fino a 2 milioni di costo per i beni materiali e fino a 1 milione per i beni immateriali.
Le date per gli investimenti in beni immateriali 4.0 rimangono invariate (allegato B, legge 232/2016). Il comma 1058 della legge 197/2020 prevede un arco temporale che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2023, per usufruire del credito di imposta del 20%. Superata questa finestra, si applicherà il comma 1058-bis (investimenti 2024) con un credito ridotto al 10%.
Per accedere invece ai crediti d’imposta per gli investimenti industria 5.0, le condizioni non sono variate (vedi articolo precedente al seguente link).
Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio consulente fiscale.