Le imprese ad alto consumo energetico stanno affrontando un cruciale bivio nel panorama aziendale. Il Decreto Legislativo 131/23, appena convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, offre nuovi e allettanti incentivi. Tuttavia, l’orologio sta ticchettando con una scadenza imminente fissata per il 22 dicembre. In questo testo, esploriamo le sfide e le opportunità che questo nuovo scenario presenta, guidando le imprese attraverso le nuove disposizioni legislative.
Le nuove regole.
Da quest’anno, le imprese ad alto consumo energetico devono adottare almeno una misura di contenimento dei consumi o rischiano la revoca degli incentivi. La circolare 55/2023/ELT della Csea formalizza l’apertura del portale per le dichiarazioni relative all’annualità 2024, introducendo un modulo adattato alla nuova legge.
Il decreto affida ad Arera il compito di definire modalità e tempi per la richiesta delle agevolazioni e l’attestazione dei requisiti. La Csea, tramite la circolare, ha formalizzato il processo di valutazione delle caratteristiche richieste per stilare l’elenco delle imprese beneficiarie. L’obbligo di una diagnosi energetica è centrale, con modalità definite dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014.
Chi sono i beneficiari?
Le imprese con un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1 GWh negli anni precedenti possono accedere alle agevolazioni. I settori a rischio o ad alto rischio di delocalizzazione sono quelli ammessi, a condizione che le discipline ambientali nelle regioni destinatarie siano meno ambiziose.
Le agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 131/23 offrono esenzioni parziali dalla componente degli oneri generali del sistema elettrico, finalizzate a sostenere le fonti rinnovabili. Le imprese ricevono premialità se coprono almeno il 50% del loro consumo energetico con fonti a zero emissioni di carbonio. Le percentuali di contributo variano in base al settore dell’impresa. Per le imprese ad alto rischio di delocalizzazione, il contributo è concesso in misura pari al minor valore tra il 15% della componente degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e lo 0,5% del valore aggiunto lordo dell’impresa. Nel caso di settori a rischio di delocalizzazione, il contributo è concesso in misura analoga, ma con percentuali diverse (25% e 1%). È previsto un regime transitorio per le imprese beneficiarie delle agevolazioni per imprese energivore nel biennio 2022-2023, ma non operanti in settori a rischio di delocalizzazione.
Che cosa deve fare l’impresa?
L’accesso agli incentivi energetici è condizionato dalla realizzazione di una diagnosi energetica, come stabilito dall’articolo 8 del Dlgs 102/2014. Le grandi imprese sono obbligate a eseguire una diagnosi, svolta da certificatori nei siti produttivi in Italia, entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni quattro anni, con obbligo di comunicare i risultati all’Enea. Le imprese beneficiarie delle agevolazioni devono seguire le stesse scadenze, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, e implementare almeno una delle raccomandazioni della diagnosi o adottare sistemi conformi alle norme ISO 50001. Le misure di contenimento dei consumi devono rispettare un periodo di ammortamento entro tre anni e un costo totale non superiore all’importo dell’agevolazione. Le azioni possono ridurre l’impronta di carbonio, coprendo almeno il 30% del fabbisogno da fonti prive di emissioni, o concentrarsi su investimenti in progetti per ridurre le emissioni di gas serra, pari almeno al 50% del valore dell’incentivo.
Il panorama degli incentivi energetici per le imprese ad alto consumo è in rapida evoluzione. Con il Decreto Legislativo 131/23, le aziende hanno l’opportunità di sfruttare agevolazioni significative, ma il tempo è essenziale. La conformità alle nuove regole, dalla diagnosi energetica alle misure di contenimento, è fondamentale per garantire la continuità degli incentivi. Affrettatevi a cogliere questa opportunità che può non solo ridurre i costi energetici ma anche migliorare la sostenibilità aziendale.
Per ulteriori informazioni si rimanda al proprio consulente fiscale.