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Riportiamo un interessante e utile quesito (comparso su “Il Sole 24 Ore L’Esperto risponde N.47” del 27/11/2023), in materia recupero credito d’imposta beni strumentali generici non 4.0

Domanda. Nel 2020 è stato prenotato e versato un acconto superiore al 20% per un bene strumentale generico. Nel 2022 è stato consegnato il bene e saldato l’importo residuo della fattura. Dall’anno 2022 e per i seguenti 2023 – 2024, il contribuente ha diritto al credito d’imposta del 6% sul valore totale del bene?

Risposta. Per gli investimenti in beni materiali generici non 4.0 effettuati entro il 31 dicembre 2022 (oppure entro il 30 giungo con ordine e acconto versato entro il 31 dicembre 2022), il credito d’imposta spetta nella misura del 6% per importi fino a due milioni di euro (art.1, comma 1055, L.178/2020 – legge di bilancio 2021). Pertanto nel caso descritto si ritiene fruibile il credito d’imposta nella misura indicata, spalmato sulle tre annualità. Il beneficio fiscale non può essere utilizzato in un’unica soluzione, in quanto non si rientra nell’ambito applicativo dei commi 1059 e 1059-bis dell’art.1 della legge citata in precedenza.